Art. 654 c.p.
Grida e manifestazioni sediziose
Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3° dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 400 a euro 2.400)).
Testo vigente dal 25 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 393 su Normattiva