Art. 667 c.p.
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[1]Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato preventivo avviso all'Autorita', e' punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.
[2]Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, senza averne dato il preventivo avviso all' Autorita'.
[3]Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti e' commesso contro il divieto dell'Autorita', la pena e' dell'arresto fino a un mese.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva