Art. 669-bis c.p.Esercizio molesto dell'accattonaggio

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalita' vessatorie o simulando deformita' o malattie o attraverso il ricorso a ((mezzi fraudolenti per destare l'altrui pieta' e' punito)) con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. E' sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.

Testo vigente dal 17 dicembre 2018, tuttora in vigore · versione 295 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art669bis · fonte su Normattiva