Art. 669-bis c.p. — Esercizio molesto dell'accattonaggio
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((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalita' vessatorie o simulando deformita' o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pieta', e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. E' sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento)).
Testo vigente dal 4 dicembre 2018 al 17 dicembre 2018 · versione 294 su Normattiva