Art. 672 c.p.
Omessa custodia e mal governo di animali
[1]Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, e' punito con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire tremila.
[2]Alla stessa pena soggiace:
[3]1° chi, in luoghi aperti, abbandona a se' stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumita' pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
[4]2° chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumita' delle persone. 90
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 novembre 1981, n. 689
90La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che la somma dovuta come sanzione amministrativa e' da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione prevista dal presente articolo.
Testo vigente dal 15 dicembre 1981, tuttora in vigore · versione 91 su Normattiva