Art. 681 c.p.Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento

Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorita' a tutela della incolumita' pubblica, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a lire mille.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art681 · fonte su Normattiva