Art. 690 c.p.
Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a tremila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva