Art. 703 c.p.
Accensioni ed esplosioni pericolose
[1]Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.
[2]Se il fatto e' commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena e' dell'arresto fino a un mese.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva