Art. 704 c.p.
Armi
Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono: 1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell'articolo 585; 2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva