Art. 706 c.p.Commercio clandestino di cose antiche

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Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all'Autorita', quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, e' punito con l'ammenda da lire cento a tremila.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art706 · fonte su Normattiva