Art. 707-bis c.p.Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli

((E' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi e' colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge)).

Testo vigente dal 23 marzo 2022, tuttora in vigore · versione 323 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art707bis · fonte su Normattiva