Art. 707 c.p.
Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicita', o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, e' colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni. 52
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
52La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio - 2 febbraio 1971, n. 14 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1971, n. 35), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 707 del codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicita', di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta".
Testo vigente dal 11 febbraio 1971, tuttora in vigore · versione 54 su Normattiva