Art. 711 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Testo vigente dal 13 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 170 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Testo vigente dal 13 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 170 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nessuna osservazione venne fatta dalla Commissione parlamentare circa la nozione delle armi, data nell'articolo 719 del progetto definitivo (704 del codice), agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 695 e seguenti. Nondimeno ho ripreso in esame codesta nozione, in relazione specialmente ad altre disposizioni. È da osservarsi, anzitutto, che la nozione delle armi agli effetti delle contravvenzioni è più ristretta di quella generale dell'articolo 585, la quale è applicabile ad ogni effetto della legge penale, quando questa non disponga espressamente in modo diverso, come nel caso presente. Questa deroga è giustificata dal fatto che le armi, che possono venire in considerazione agli effetti delle disposizioni alle quali l'articolo 704 si riferisce, sono soltanto quelle in senso proprio, e non anche qualsiasi strumento atto ad offendere, di cui sia vietato il porto. Per il porto abusivo di tali strumenti sono applicabili le norme contravvenzionali delle leggi speciali che lo vietano. Sull'esattezza di questa distinzione non può cader dubbio. Conveniva invece rivedere ciò che attiene alle materie esplodenti. Codeste materie sono equiparate alle armi nella nozione generale dell'articolo 585, il quale parla, appunto, di «materie esplodenti». Ora l'articolo 693 del progetto definitivo (678 del codice) indicava pure specificamente le «materie esplodenti»; l'articolo 694 dello stesso progetto (679 del codice) accennava alle «materie esplodenti di qualsiasi specie», mentre gli articoli dal 710 al 717 (695 a 702 del codice) menzionavano soltanto le «armi» in genere, riferendosi evidentemente alla nozione di armi dell'articolo 719 (704 del codice). Ma ho considerato che, se l'indicazione delle «materie esplodenti» in genere è esatta ed opportuna quando si considera l'effetto delittuoso cagionato col loro uso, come pure quando si tratta di regolare la fabbricazione, il commercio o l'obbligo di denuncia delle materie stesse, non altrettanto esatto è usare il predetto termine quando ci si riferisce alla fabbricazione, al commercio, alla detenzione, all'obbligo di consegna, al porto delle armi in genere, ai quali fatti si riferisce l'articolo 719 (704 del codice). In quest'ultima ipotesi è necessario che le materie esplodenti abbiano forma d'armi, e quindi non debbono essere considerate in sè stesse, come invece faceva l'articolo 719 del progetto («qualsiasi materia esplodente»). Ho quindi nell'articolo 704 stabilito che, oltre le bombe e i gas asfissianti o accecanti, per arma si intende «qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti» adottando press'a poco la locuzione del numero 2° dell'articolo 470 del codice penale del 1889. In tal guisa le materie esplodenti come tali (cioè in quanto non abbiano forma d'armi) sono considerate negli articoli 678 e 679; mentre, quando sono contenute in bombe, in macchine, o in involucri (secondo la nozione tecnica di questa parola), essendo «armi», seguono la disciplina propria delle armi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art711 · fonte su Normattiva
Relazione al Codice penale (1930), n. 216