Art. 719 c.p.
Circostanze aggravanti
[1]La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente e' raddoppiata:
[2]1° se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;
[3]2° se il fatto e' commesso in un pubblico esercizio;
[4]3° se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 giugno 1942, n. 788
2La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720 del Codice penale sono triplicate". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340
9Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340 nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che l'efficacia della modifica di cui al presente articolo e' prorogata fino al 15 ottobre 1947.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252
12Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252 nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'efficacia della modifica di cui al presente articolo e' prorogata fino al 15 ottobre 1948.
Testo vigente dal 1 marzo 1998, tuttora in vigore · versione 162 su Normattiva