Art. 734-bis c.p.
Divulgazione delle generalita' o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale
Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, ((600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,)) 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalita' o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi.
Testo vigente dal 2 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 209 su Normattiva