Art. 77 c.p.
Determinazione delle pene accessorie
[1]Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali e' pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.
[2]Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva