Art. 83 c.p.
Evento diverso da quello voluto dall'agente
[1]Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.
[2]Se il colpevole ha cagionato altresi' l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva