Art. 84 c.p.
Reato complesso
[1]Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se' stessi, reato.
[2]Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva