Art. 91 c.p.
Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore
[1]Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacita' d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.
[2]Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita' d'intendere o di volere, la pena e' diminuita.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva