Art. 96 c.p.
Sordomutismo
[1]Non e' imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermita', la capacita' d'intendere o di volere.
[2]Se la capacita' d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena e' diminuita.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva