capo II — Della esecuzione della pena
- Art. 141 — Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali
- Art. 142 — Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori
- Art. 143 — Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari
- Art. 144 — Vigilanza sull'esecuzione delle pene
- Art. 145 — Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato
- Art. 146 — Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena
- Art. 147 — Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena
- Art. 148 — Infermità psichica sopravvenuta al condannato
- Art. 149 — Consiglio di patronato e Cassa delle ammende