Art. 145 c.p. — Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato
[1]Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati e' corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.
[2]Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
[3]1° le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;
[4]2° le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;
[5]3° le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.
[6]In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non e' soggetta a pignoramento o a sequestro.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva