Art. 145 c.p.Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato

[1]Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati e' corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.

[2]Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

[3]1° le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;

[4]2° le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;

[5]3° le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

[6]In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non e' soggetta a pignoramento o a sequestro.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art145 · fonte su Normattiva