Art. 100
Omesso rapporto
[1]Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare, non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena piu' grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori, e' punito con la reclusione militare da tre mesi a due anni.
[2]Se il colpevole e' un ufficiale, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva