Art. 107
Investimento, incaglio o avaria di una nave o di un aeromobile
[1]Il comandante di una nave, il quale ne cagiona l'investimento, l'incaglio o un'avaria, o il comandante di un aeromobile, il quale ne cagiona l'investimento o un'avaria, e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni; e, se dai fatti suindicati e' derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, con la reclusione non inferiore a quindici anni.
[2]Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona i danni suddetti alla nave o all'aeromobile su cui e' imbarcato.
[3]Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, la pena e' della reclusione non inferiore a cinque anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva