Art. 110
Omesso uso di mezzi per limitare il danno, in caso d'incendio o di altro sinistro
Il comandante di una fortezza, di uno stabilimento militare, di una nave o di un aeromobile, o, in generale, di qualunque opera o costruzione militare, il quale, nel caso d'incendio, investimento, naufragio o di qualsiasi altro sinistro, non adopera tutti i mezzi, di cui puo' disporre, per limitare il danno, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva