Art. 111
Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo
[1]Il comandante, che in qualsiasi circostanza di pericolo, senza giustificato motivo, abbandona il comando o lo cede, e' punito con la reclusione militare fino a dieci anni.
[2]La condanna importa la rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva