Art. 114
Usurpazione di comando
[1]Il militare, che indebitamente assume o ritiene un comando, e' punito con la reclusione militare da due a quindici anni.
[2]Se il comando indebitamente assunto e' ritenuto contro l'ordine dei capi, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
[3]Se il fatto e' commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, la pena e' aumentata.
[4]In ogni caso, se il fatto ha compromesso l'esito di una operazione militare, la pena e' della morte mediante fucilazione nel petto.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva