Art. 12
Determinazione del grado degli assimilati e delle persone imbarcate
Agli effetti della legge penale militare, gli assimilati ai militari e ogni altra persona imbarcata sopra navi o aeromobili militari sono considerati come aventi il grado, al quale, rispettivamente, corrisponde l'assimilazione ovvero il rango in cui furono collocati nell'ordine d'imbarco.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva