Art. 121
Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso
[1]Il comandante della scorta di un convoglio, che l'abbandona, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
[2]Se egli, per colpa, rimane separato da tutto o parte del convoglio, la pena e' della reclusione militare fino a due anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva