Art. 126Militare custode che cagiona per colpa l'evasione di persona arrestata o detenuta

[1]Il militare, incaricato della custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato soggetto alla giurisdizione militare, il quale ne cagiona, per colpa, l'evasione, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.

[2]Il colpevole non e' punibile, se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di questa all'Autorita'.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art126 · fonte su Normattiva