Art. 127 (Codice penale militare di guerra) — Procurata evasione di un prigioniero di guerra. Colpa del custode
[1]Il militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di un prigioniero di guerra, che ne procura o facilita la evasione, e' punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni.
[2]Se la evasione del prigioniero di guerra avviene per colpa del militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia, la pena e' della reclusione militare da sei mesi a due anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva