Art. 127 (Codice penale militare di guerra)Procurata evasione di un prigioniero di guerra. Colpa del custode

[1]Il militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di un prigioniero di guerra, che ne procura o facilita la evasione, e' punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni.

[2]Se la evasione del prigioniero di guerra avviene per colpa del militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia, la pena e' della reclusione militare da sei mesi a due anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art127 · fonte su Normattiva