Art. 129
[1](Violazione o sottrazione di corrispondenza, commessa da militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare).
[2]Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, abusando di tale qualita', prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa o di altro piego chiuso o pacco, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, o altro piego chiuso o pacco, ovvero, in tutto o in parte, li distrugge o sopprime, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
[3]Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza o di un piego chiuso o pacco, si applica, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
[4]Le disposizioni precedenti si applicano anche al militare incaricato del recapito della corrispondenza, il quale commette alcuno dei fatti suindicati. Tuttavia, la pena e' diminuita.
[5]Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per corrispondenza s'intende quella epistolare, telegrafica o telefonica.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva