Art. 130

[1](Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione da parte di militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare).

[2]Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, avendo notizia, in questa sua qualita', del contenuto di una corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica, lo rivela, senza giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle, fra le quali la comunicazione o la conversazione e' interceduta, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art130 · fonte su Normattiva