Art. 139
Nozione del reato e circostanze aggravanti
[1]Il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, e' colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacita' di prestarlo, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
[2]Se il fatto e' commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.
[3]Le stesse disposizioni si applicano, quando la capacita' di prestare il servizio sia esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva