Art. 144 (Codice penale militare di guerra) — Diserzione in presenza del nemico
Il militare, che, appartenendo a un reparto in presenza del nemico, o essendo comandato a eseguire opere militari in presenza del nemico, si allontana, senza autorizzazione, dal reparto o dal posto di lavoro, e' considerato immediatamente disertore, ed e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto. 38a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva