Art. 124 (Codice penale militare di guerra)Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta

[1]Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, e' punito con la reclusione militare da uno a dieci anni.

[2]Se il fatto e' commesso in presenza del nemico, la pena e' della reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se ha inoltre compromesso la sicurezza del posto, della nave, dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto. 38a

[3]Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresi':

[4]1° ai militari e agli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse;

[5]2° ai militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate.

[6]Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, si addormenta, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 ottobre 1994, n. 589

38a

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art124 · fonte su Normattiva