Art. 150
Circostanze aggravanti: passaggio all'estero; previo accordo
[1]Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena e' aumentata.
[2]Le pene stabilite dagli articoli precedenti sono aumentate da un terzo alla meta', quando la diserzione e' commessa da tre o piu' militari, previo accordo.
[3]Nel caso preveduto dal comma precedente, l'aumento e' sempre della meta' per i capi, promotori od organizzatori.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva