Art. 151
Nozione del reato: sanzione penale
[1]Il militare, che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.
[2]La stessa pena si applica al militare in congedo, che, chiamato alle armi, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefisso.
[3]Se la chiamata alle armi e' fatta per solo scopo di istruzione, il militare, che non si presenta, senza giusto motivo, negli otto giorni successivi a quello prefisso, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva