Art. 157 (Codice penale militare di guerra) — Allontanamento dalla residenza
[1]Nel territorio delle operazioni militari, i funzionari, gli impiegati civili e i salariati dello Stato, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e i salariati delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di ogni altro istituto o stabilimento pubblico, i notai, i medici, i farmacisti e ogni altra persona esercente una professione o un'arte sanitaria, che si allontanano dalla loro residenza, senza l'autorizzazione dell'Autorita' militare, sono puniti con la reclusione militare fino a due anni.
[2]Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, previo accordo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
[3]Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai Prefetti.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva