Art. 48
L'ufficiale sanitario e' dichiarato di ufficio dimissionario:
- a)quando perda la cittadinanza italiana;
- b)quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni. E', inoltre, dichiarato dimissionario, senza pregiudizio dell'azione penale, quando volontariamente abbandoni l'ufficio o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuita' e la regolarita' del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso altri impiegati del comune. Tuttavia il prefetto, considerate le condizioni individuai e le personali responsabilita', nel caso preveduto nel precedente comma, puo' applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o la revoca dall'impiego. In ogni caso, indipendentemente da quanto e' disposto nei comma precedenti, l'ufficiale sanitario, che si trovi nelle condizioni predette, e' sospeso dallo stipendio per la durata delle infrazioni ai suoi doveri di ufficio, previo accertamento della infrazione stessa da parte del podesta' o del medico provinciale.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva