Art. 158
Procurata infermita' a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare
[1]Il militare, che, a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermita' o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
[2]La stessa pena si applica al militare, che, a fine di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita', o comunque di menomare la sua incondizionata idoneita' al servizio militare, si mutila o si procura infermita' o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita', o menoma la sua incondizionata idoneita' al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile al servizio stesso.
[3]Se dai fatti indicati nei commi precedenti e' derivata inabilita' permanente al servizio militare, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva