Art. 159
Simulazione d'infermita'
Il militare, che simula infermita' o imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altra Autorita' militare, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione e' commessa a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la reclusione militare fino a un anno, se la simulazione e' commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita'.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva