Art. 16
Nullita' dell'arruolamento; incapacita'; prestazione di fatto del servizio alle armi
La legge penale militare si applica alle persone appartenenti alle forze armate dello Stato, ancorche', posteriormente al reato commesso, sia dichiarata la nullita' dell'arruolamento o la loro incapacita' di appartenere alle forze stesse; e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva