Art. 162 — Circostanza aggravante per i concorrenti nel reato
[1]Nel caso di concorso di persone in alcuno dei reati preveduti da questo capo, la pena e' aumentata per coloro che hanno commesso il fatto a fine di lucro.
[2]Il pubblico ufficiale, il medico, il chirurgo o altro esercente una professione sanitaria, che concorre in alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un terzo alla meta'. L'aumento e' della meta', se il colpevole e' un ufficiale.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva