Art. 225 — Circostanza aggravante e circostanza attenuante
[1]Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena e' aumentata da un terzo alla meta, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 576 del codice penale; ed e' aumentata fino a un terzo, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 577 di detto codice, ovvero se il fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive.
[2]Se alcuno dei fatti preveduti dai tre articoli precedenti e' commesso a causa d'onore, nelle circostanze indicate nell'articolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice, sostituita la pena della reclusione militare alla pena della reclusione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva