Art. 225Circostanza aggravante e circostanza attenuante

[1]Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena e' aumentata da un terzo alla meta, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 576 del codice penale; ed e' aumentata fino a un terzo, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 577 di detto codice, ovvero se il fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive.

[2]Se alcuno dei fatti preveduti dai tre articoli precedenti e' commesso a causa d'onore, nelle circostanze indicate nell'articolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice, sostituita la pena della reclusione militare alla pena della reclusione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art225 · fonte su Normattiva