Art. 17
Reati commessi in territorio estero di occupazione, di soggiorno o di transito
La legge penale militare si applica alle persone che vi sono soggette, anche per i reati commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle forze armate dello Stato, osservate le convenzioni e gli usi internazionali.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva