Art. 183
Manifestazioni e grida sediziose
Il militare, che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a un anno.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva