Art. 186
Insubordinazione con violenza
[1]((Il militare che usa violenza contro un superiore e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
[2]Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
13La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 24 maggio 1979, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 30/5/1979, n. 147) ha dichiarato: - "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 186 primo comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole "tentato o""; - "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 186 primo comma, limitatamente alle parole " ancorche'... preterintenzionale""; - "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art 186 secondo comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole "la pena di morte con degradazione, se il superiore e' un ufficiale, e".
Corte Costituzionale
14La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 maggio 1982, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 2/6/1982, n. 150) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 186 ultimo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "con la reclusione militare non inferiore a cinque anni se il superiore e' un ufficiale e con la stessa pena da tre a dodici anni se il superiore non e' un ufficiale"" e "in applicazione dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 186 secondo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "e la reclusione da sette a quindici anni, se il superiore non e' un ufficiale"".
Testo vigente dal 18 dicembre 1985, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva