Art. 189
Insubordinazione con minaccia o ingiuria
[1]((Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
[2]Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignita' di un superiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.
[3]Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
14La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 maggio 1982, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 2/6/1982, n. 150) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 189 primo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "con la reclusione militare da tre a sette anni, se il superiore e' un ufficiale, e da uno a cinque anni, se il superiore non e' un ufficiale"".
Testo vigente dal 18 dicembre 1985, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva