Art. 194
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Se alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti e' commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, e subito dopo di esso, o subito dopo che l'inferiore ne ha avuto notizia, alla pena di morte con degradazione e' sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 18 dicembre 1985 · versione 0 su Normattiva