Art. 194

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 18 dicembre 1985. Leggi il testo vigente →

Se alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti e' commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, e subito dopo di esso, o subito dopo che l'inferiore ne ha avuto notizia, alla pena di morte con degradazione e' sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 18 dicembre 1985 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art194 · fonte su Normattiva